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Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali

GU n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50

GU n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50


Alle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
civile  e  disposizioni  transitorie  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni


All'articolo 161 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario e' calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima"

Il valore di stima è determinato a norma dell'articolo 568 c.p.c. di nuova formulazione!


Art. 568 (Determinazione del valore dell'immobile). - Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile e' determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonche' per le eventuali spese condominiali insolute.